Cass. civ. n. 33273 del 29 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimento suscettibile od oggetto di impugnazione - Assoggettamento all'imposta - Provvedimento riformato o annullato - Esclusione.


In tema d'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4327 del 2021

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

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