Cass. civ. n. 33273 del 29 novembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimento suscettibile od oggetto di impugnazione - Assoggettamento all'imposta - Provvedimento riformato o annullato - Esclusione.
In tema d'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.