Cass. pen. n. 33287 del 10 luglio 2024
Testo massima n. 1
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3