Cass. pen. n. 33287 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18399 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 15
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE