Cass. civ. n. 3329 del 10 febbraio 2025

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE


Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Adempimento del relativo obbligo - Disciplina delle obbligazioni alimentari - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.


In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 337 ter
Cod. Civ. art. 337 septies
Cod. Civ. art. 443

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Precedenti: Cass. civ. n. 4145/2023

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