Cass. pen. n. 33344 del 05 maggio 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE - Riforma in senso sfavorevole del provvedimento impugnato sulla base dei medesimi elementi indiziari - Specifico onere motivazionale in ordine agli argomenti utilizzati dal provvedimento riformato - Sussistenza - Conseguenze.


In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata, che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 31022 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

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