Cass. civ. n. 33346 del 30 novembre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Accantonamento per i crediti erariali contestati - Necessità - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge - Contenuto ed effetti.


In tema di concordato preventivo, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, non è consentito procedere ad una nuova valutazione della fattibilità del piano concordatario ove la sentenza di merito sia stata cassata per violazione dell'obbligo di accantonamento dei crediti erariali contestati, poiché, in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17240 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 90
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 176 com. 1

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