Cass. civ. n. 33369 del 30 novembre 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Privilegio ex art. 8-bis della l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Credito restitutorio liquidato successivamente all’entrata in vigore - Credito garantito anteriore - Deroga al principio di irretroattività - Condizioni.
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2745
Cod. Civ. art. 2755 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.
Legge 24/03/2015 num. 33 art. 8 bis
Preleggi art. 11 CORTE COST.