Cass. pen. n. 33369 del 12 aprile 2024
Testo massima n. 1
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - DISOBBEDIENZA
Delitto di disobbedienza di cui all’art. 173, cod. pen. mil. pace - Causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. - Applicabilità - Condizioni.
In tema di reati militari, la concreta offensività della condotta di disobbedienza di cui all'art. 173, cod. pen. mil. pace, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all'incidenza dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l'ordine era correlato.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. Mil. Pace art. 173 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE