Cass. civ. n. 25888 del 28 ottobre 2008

Testo massima n. 1


La Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato la correttezza della decisione di merito relativa ad una pretesa creditoria fatta valere con le forme del decreto ingiuntivo dalla Cassa edile della Provincia di Messina, il cui regolamento prevedeva l'erogazione di specifiche forme di assistenza da erogare agli iscritti e il diritto ad ottenere la maggiorazione contributiva in caso di ritardato versamento ).

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