Cass. civ. n. 3148 del 24 maggio 1985
Testo massima n. 1
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell'ispettorato del lavoro (che, ex art. 2700 c.c., fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) integrano la prova scritta per l'ingiunzione di pagamento dei contributi omessi (art. 635 c.p.c.), mentre nel successivo giudizio di opposizione, come possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradandosi perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini, così, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
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