Cass. civ. n. 2568 del 4 maggio 1979

Testo massima n. 1


Il procedimento monitorio per il recupero dei crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza ed assistenza dei contributi dovuti per ogni forma di previdenza ed assistenza obbligatorie è ammissibile anche a seguito del nuovo rito del lavoro introdotto con L. 11 agosto 1973, n. 533 giacché il richiamo che l'art. 635 c.p.c. fa all'art. 459 c.p.c. non può ritenersi abrogato, ma deve ritenersi in vigore come richiamo agli artt. 442 e 444, comma terzo, (nuovo testo), che hanno sostituito gli artt. 459 e 461, comma terzo, c.p.c. (vecchio testo). Peraltro, ove a tale decreto ingiuntivo sia proposta opposizione, al relativo giudizio va applicato il rito del lavoro (art. 442 c.p.c.) (nuovo testo), trattandosi di un giudizio di cognizione di primo grado, riferentesi alla materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

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