Cass. pen. n. 33400 del 29 aprile 2024

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso di necessità ex art. 30, comma secondo, ord. pen. - Presupposti - Valutazione.


Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevano i requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, la cui sussistenza deve essere accertata tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti da lui commessi possono venire in rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 46035 del 2014

Normativa correlata

Costituzione art. 27 com. 3
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

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