Cass. civ. n. 3525 del 11 novembre 1974

Testo massima n. 1


Le clausole contenute nei regolamenti condominiali, le quali limitano il diritto sui beni comuni o sulle cose di proprietà esclusiva, integrano veri e propri oneri reali o servitù prediali, ed intanto sono opponibili ai terzi acquirenti a titolo particolare, in quanto siano specificamente trascritte. A tale fine, perché si producano gli effetti della trascrizione, è necessaria la completezza della nota, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo, nel senso che la stessa deve indicare il contenuto essenziale del titolo di cui si chiede la trascrizione, e menzionare con chiarezza i negozi giuridici cui si vuole dare pubblicità, di guisa che, dall'esame del tenore della nota, sia possibile accertare con sicurezza a favore e a carico di chi la trascrizione debba conseguire i suoi effetti e, trattandosi di servitù, quale ne sia la natura e quale il fondo servente su cui essa grava.

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