Cass. civ. n. 1420 del 30 maggio 1966
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il ricorso per ingiunzione sottoscritto da un procuratore legale non iscritto in alcuno degli albi dei tribunali del distretto della Corte d'appello di cui fa parte il giudice adito è affetto da nullità assoluta e insanabile. La nullità assoluta del ricorso per ingiunzione sottoscritto da un procuratore legale esercente extra territorium si estende al decreto ingiuntivo e al giudizio di opposizione e non è sanata per effetto della costituzione in questo giudizio di un procuratore iscritto in uno degli albi del distretto di cui fa parte l'autorità giudiziaria adita. Il giudice — davanti al quale sia stata proposta opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso su un ricorso affetto da nullità assoluta, perché sottoscritto da un procuratore esercente extra territorium — non può pronunciare sulla domanda introdotta con il ricorso nullo, anche se nel giudizio di opposizione la parte opposta si sia costituita a mezzo di un procuratore legalmente esercente. La corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza di secondo grado, che — invece di dichiarare la nullità del giudizio di opposizione, perché il ricorso per ingiunzione era stato sottoscritto da un procuratore legale esercente extra territorium — abbia pronunciato sul merito.
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