Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4625 del 5 settembre 1985

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4625 del 5 settembre 1985

Testo massima n. 1

L’elezione di domicilio nel ricorso per ingiunzione [ art. 638 c.p.c. ] vale ai fini della procedura monitoria — che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell’eventuale giudizio di opposizione — fino a comprendere, in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 645, primo comma, c.p.c., la sola notificazione dell’eventuale opposizione. Pertanto, qualora il creditore opposto non si costituisca, rimanendo contumace, la sentenza emessa in sede di opposizione è a lui ritualmente notificata, anche ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, a norma dell’ultimo comma dell’art. 292, e cioè personalmente, non rilevando più l’originaria elezione di domicilio fatta per la fase monitoria.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze