Cass. civ. n. 33416 del 30 novembre 2023
Testo massima n. 1
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Risoluzione bancaria - Banca delle Marche - Art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 - Trasferimento dei crediti risarcitori alla banca incorporante - Sussistenza - Pendenza dell'azione - Irrilevanza.
A seguito di risoluzione bancaria disposta dalla Banca d'Italia, deve ritenersi che tra le passività cedute dalla Banca delle Marche s.p.a. ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in favore dell'ente "ponte" - e da questo trasferite ulteriormente alla banca incorporante -, rientrino anche quelle derivanti da condotte poste in essere prima della data di efficacia della cessione, anche se non accertate giudizialmente, poiché, essendo il debito già sorto per effetto dell'illecito compiuto, rimane irrilevante il momento della proposizione della relativa domanda giudiziaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2560 com. 2
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.