Cass. civ. n. 11867 del 13 maggio 2008
Testo massima n. 1
La tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, e nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Ne consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi