Cass. pen. n. 33435 del 30 marzo 2023
Testo massima n. 1
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Giudizio abbreviato - Allegazione di consulenza tecnica quale memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio abbreviato, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di "memoria" l'atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.