Cass. civ. n. 3345 del 06 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Ente pubblico costituito a mezzo di procuratore - Estinzione - Efficacia ai fini dell'interruzione del processo - Dichiarazione da parte del procuratore della parte colpita dall'evento - Necessità - Dichiarazione resa in diverso processo - Rilevanza - Esclusione - Obbligo del giudice di svolgere accertamenti d'ufficio - Esclusione.


Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, in considerazione dell'autonomia dei giudizi, essendo escluso che il giudice del merito sia tenuto a svolgere d'ufficio accertamenti in ordine alla sussistenza dell'evento interruttivo stesso.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8494 del 2012

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

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