Cass. civ. n. 22959 del 31 ottobre 2007

Testo massima n. 1


Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per mancata tempestiva opposizione o perché l'opponente non si è costituito, costituisce titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo, non essendo operante in questo specifico caso il principio dell'inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti della massa, applicabile solo a quelli non definitivi perché opposti o perché pende il termine per l'opposizione al momento della dichiarazione di fallimento.

Testo massima n. 2


La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.

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