Cass. pen. n. 33454 del 04 aprile 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Contravvenzioni - Riduzione della metà - Continuazione tra delitti e contravvenzioni - Diminuente per il rito - Diverso criterio di computo - Necessità.


In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 14068 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.
Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

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