Cass. civ. n. 33502 del 01 dicembre 2023

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Compensi giudice onorario - Legittimazione passiva - Ministero dell'economia e delle finanze - Esclusione - Legittimazione passiva del Ministero della Giustizia - Sussistenza.


In tema di corresponsione dei compensi spettanti ai giudici onorari di tribunale, va esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, dovendosi ascrivere in via esclusiva la titolarità passiva del rapporto sostanziale al Ministero della Giustizia, sul cui bilancio gravano i relativi esborsi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5314 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 23 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 4 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 20
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 101

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