Cass. pen. n. 33560 del 09 giugno 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - CASI - Annullamento per violazione di legge - Principio di diritto - Vincolo esclusivo per il giudice di rinvio - Passaggi motivazionali di indole argomentativa - Irrilevanza - Fattispecie.
A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che dall'annullamento per l'erroneità della precedente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, nessuna preclusione potesse derivare in ordine alla individuazione del tempo necessario a prescrivere).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.