Cass. pen. n. 33623 del 09 giugno 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Misure cautelari personali - Provvedimento cautelare relativo a una pluralità di imputazioni - Limitazione del gravame a una sola di esse - Interesse ad impugnare - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.


In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'indagato che lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, al quale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata emessa, oltre che per il delitto di associazione per delinquere, anche in relazione a numerosi delitti-fine di ricettazione e di riciclaggio, mentre con il ricorso ci si era limitati a contestare la gravità indiziaria con riferimento al solo delitto-mezzo). (Diff: n. 4038 del 1995,

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22694 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

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