Cass. civ. n. 4799 del 17 maggio 1999

Testo massima n. 1


Il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l'art. 2909 c.c. Trattasi di «preclusione pro indicato» che costituisce regola processuale, la cui violazione è deducibile con ricorso per cassazione, anche allorché si impugni una sentenza del giudice di pace resa secondo equità in causa di valore non superiore alle lire due milioni.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE