Cass. civ. n. 19119 del 3 settembre 2009
Testo massima n. 1
La sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione, promosso ai sensi dell'art. 645 o dell'art. 650 c.p.c., ovvero nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto, e non essendo proponibile il ricorso per cassazione. La revoca di tale provvedimento, pronunciata con decreto da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, costituisce pertanto un provvedimento abnorme, in quanto non contemplato dall'ordinamento, ed è impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.
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