Cass. civ. n. 33649 del 01 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Domande o eccezioni assorbite in primo grado - Appello incidentale - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Necessità - Modalità - Richiamo generico - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.


La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20451 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 346

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