Cass. civ. n. 17759 del 29 agosto 2011
Testo massima n. 1
Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'articolo 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il termine stabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma.
Testo massima n. 2
Qualora la notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo sia nulla per essere stata effettuata all'amministrazione, anziché all'avvocatura dello Stato che la difende "ex lege", l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione.
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