Cass. civ. n. 11313 del 30 dicembre 1994

Testo massima n. 1


La tempestiva conoscenza dell'ingiunzione di pagamento (quantunque non validamente notificata), la quale vale a precludere l'opposizione tardiva, sussiste solo nel caso di tempestiva conoscenza dell'atto nella sua globalità, non essendo sufficiente la conoscenza o conoscibilità del solo avviso ex art. 140 c.p.c.; tale norma, infatti, prescrive che la copia dell'atto da notificare, di cui non sia stato possibile eseguire la consegna, sia depositata nella casa del comune ove la notificazione deve eseguirsi, ed impone all'ufficiale giudiziario due successivi adempimenti, consistenti nell'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e nella notizia datagli a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; adempimenti concorrenti che svolgono una funzione di semplice informativa, al fine precipuo di stimolare il destinatario della notificazione onde egli possa attingere alla reale ed effettiva conoscenza dell'atto mediante presa visione della copia depositata nella casa comunale.

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