14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 598 del 25 gennaio 1988
Testo massima n. 1
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, nella disciplina previgente alla L. 20 novembre 1982, n. 980, e per il caso in cui, a fronte del rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna, da parte della persona all’uopo abilitata, l’agente postale abbia provveduto a darne avviso al destinatario ed a farne menzione sull’avviso di ricevimento rispedito al mittente, ma l’atto sia rimasto in deposito presso l’ufficio postale per un periodo inferiore ai prescritti dieci giorni [ artt. 8 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393 e 175 del R.D. 18 aprile 1940, n. 689 ], la notificazione medesima è affetta da nullità, non da giuridica inesistenza. Pertanto, ove si tratti della notificazione di decreto ingiuntivo, il suddetto vizio, riconducibile nelle irregolarità contemplate dall’art. 650 c.p.c. [ comprensive delle ipotesi di nullità in senso stretto ], abilita l’intimato all’opposizione tardiva, sempre che dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del testo del decreto in conseguenza dell’indicata inosservanza.
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