14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7830 del 3 agosto 1990
Testo massima n. 1
L’art. 650 primo comma c.p.c., nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, il quale, ammette l’opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, quando l’intimato, pur avendo avuto conoscenza del decreto stesso, non abbia potuto rispettare il termine prescritto a causa di fortuito o forza maggiore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa inosservanza si sia verificata per impedimento o colpevole negligenza dell’ufficiale giudiziario, nel provvedere alla notificazione dell’atto regolarmente consegnatogli prima della scadenza del termine medesimo.
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