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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12155 del 24 novembre 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12155 del 24 novembre 1995

Testo massima n. 1

L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo — che il debitore intimato può esperire qualora non abbia avuto conoscenza del decreto per nullità della notificazione [ nella specie, perché effettuata con la procedura prevista per gli «irreperibili» dall’art. 140 c.p.c. alla residenza del rappresentante legale di una soc. cooperativa a r.l. e non alla sede della stessa ] — deve essere proposta nel termine di dieci giorni dal primo atto d’esecuzione, che, essendo normalmente percepito e conosciuto dal debitore, lo mette nell’effettiva condizione di valersi dell’indicato rimedio, non già dalla notifica del precetto, che, di regola, costituisce soltanto l’antecedente necessario per poter procedere all’esecuzione.

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