Cass. civ. n. 817 del 5 febbraio 1980
Testo massima n. 1
Se, per irregolare notificazione, è stata ammessa l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opponente tardivo, che viene a trovarsi nelle medesime condizioni di chi ha proposto l'opposizione nel termine ordinario, non può chiedere la pura e semplice dichiarazione di inefficacia del decreto — giacché questo ha perduto qualsiasi valore di autonomia per effetto dell'ammessa opposizione — ma deve comportarsi e difendersi come in un ordinario giudizio di cognizione e l'eventuale originaria nullità del decreto stesso per difetto dei presupposti processuali può influire solo sull'onere delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, ma non esclude il potere del giudice, ove sia sollecitato dalla domanda o dalla eccezione a statuire nel merito, a pronunciarsi sulla domanda stessa.
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