Cass. civ. n. 3368 del 03 febbraio 2023
Testo massima n. 1
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE Provvedimento di archiviazione in sede penale - Domanda risarcitoria in sede civile - Autonoma qualificazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità - Contenuto - Accertamento incidentale del reato - Esclusione - Ragioni.
Il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 27 com. 2