Cass. civ. n. 2908 del 28 luglio 1975

Testo massima n. 1


Tanto la licenza per finita locazione che lo sfratto per morosità sono intimazioni del locatore o del concedente per la formazione del titolo esecutivo mediante il procedimento per convalida; l'intimazione convalidata, in assenza o senza l'opposizione del convenuto è definitiva e irrevocabile, salvo l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 c.p.c. nelle limitate ipotesi previste dallo stesso articolo. Tuttavia, se l'ordinanza di convalida è emessa in mancanza dei presupposti cui la legge condiziona la non impugnabilità del provvedimento e, in particolare, con violazione del principio del contraddittorio, per cui il conduttore deve essere messo a conoscenza di tutte le domande contro di lui proposte con l'atto di intimazione, essa è equiparabile a sentenza anche ai fini delle impugnazioni e, come tale, è soggetta al normale rimedio dell'appello. (Nella specie, era stato intimato lo sfratto per finita locazione, ma, all'udienza, il locatore aveva chiesto ed ottenuto la convalida dello sfratto per morosità e decreto ingiuntivo per il pagamento del canone scaduto, nella contumacia del convenuto).

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