Cass. civ. n. 15353 del 6 luglio 2006

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 663 c.p.c. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, è l'intimazione di licenza o sfratto convalidata, dovendo il giudice disporre l'apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione di licenza o di sfratto, cioè in calce al documento che contiene l'atto di intimazione di licenza o di sfratto e la contestuale domanda di convalida. Pertanto, l'efficacia sostanziale (sanzionata appunto dalla formula esecutiva) è prodotta dalla coesistenza dell'intimazione di licenza o di sfratto e dall'ordinanza di convalida, con la conseguenza che laddove l'apposizione della formula risulti effettuata altrove (nella specie in calce al verbale di udienza), essa resta priva di rilievo ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza di convalida mediante appello, potendosi se del caso configurare l'opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.

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