Cass. civ. n. 2614 del 25 marzo 1997
Testo massima n. 1
L'ordinanza di convalida di sfratto per morosità pronunciata dopo che, all'udienza all'uopo fissata, la parte intimata è comparsa ed ha formulata la propria opposizione, è indipendentemente dalla comparizione o meno dell'opponente nelle udienze successive, emessa al di fuori delle condizioni previste dalla legge e, avendo natura e contenuto di sentenza, è assoggettata ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e, quindi, all'appello.
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