Cass. civ. n. 33727 del 04 dicembre 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE Contratto di comodato dissimulante contratto di locazione - Art. 1599, comma 1, c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Prova della simulazione a mezzo testimoni e per presunzioni - Ammissibilità - Fondamento.


In tema di locazione, ove venga stipulato un contratto di comodato, dissimulante un contratto di locazione, quest'ultimo è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599, comma 1, c.c. e al conduttore è consentito provare la simulazione, nei confronti sia della originaria parte locatrice che degli aventi causa, con prove testimoniali e per presunzioni, trattandosi di illiceità della locazione dissimulata per contrasto con norme imperative.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9672 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1414
Cod. Civ. art. 1417
Cod. Civ. art. 1599

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE