Cass. civ. n. 270 del 15 gennaio 1996

Testo massima n. 1


La sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 20 febbraio 1995, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 395, prima parte e n. 1, c.p.c., laddove non prevedeva la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che fossero effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra, non ha inteso stabilire che i provvedimenti di convalida di sfratto debbano comunque qualificarsi «sentenze» e che avverso gli stessi siano esperibili le normali impugnazioni di cui all'art. 323 c.p.c.

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