14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 568 del 23 gennaio 1988
Testo massima n. 1
Nel procedimento di sfratto per morosità, differita la prima udienza su istanza delle parti «fatti salvi i relativi diritti», il provvedimento di convalida, emesso nella successiva udienza in assenza dell’intimato ed in base all’attestazione di un sostituto [ nella specie, un laureato praticante di studio ] del procuratore del locatore sulla persistenza della morosità, ha natura sostanziale e formale di ordinanza ed è pertanto impugnabile solo con l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., ove ne sussistano i presupposti, e non con l’appello [ che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile ], ancorché si contesti il potere del suddetto sostituto di attestare la persistenza della morosità.
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