Cass. civ. n. 4724 del 29 agosto 1984

Testo massima n. 1


L'ordinanza di «convalida dello sfratto», che il pretore emetta nonostante la comparizione ed opposizione dell'intimato, rinviando la causa per il prosieguo, è da considerarsi, a prescindere dalla erronea qualificazione adottata, come ordinanza di rilascio, secondo la previsione dell'art. 665 c.p.c., e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto configura un provvedimento privo di decisorietà e definitività, restando le sorti della controversia affidate alla conclusione dell'ordinario processo di cognizione instauratosi per effetto di detta opposizione.

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