Cass. civ. n. 33751 del 4 dicembre 2023

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA


Fondo in comproprietà - Divisione - Costituzione della servitù - Ammissibilità.


La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., trova applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario, ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1062

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Conformi: Cass. civ. n. 6884/1991

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