Cass. civ. n. 7088 del 29 luglio 1994
Testo massima n. 1
Nel caso in cui, a seguito di opposizione alla intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, il processo debba proseguire davanti al giudice competente per valore (artt. 665-667 c.p.p.), l'intimato non ha alcun interesse a far valere la nullità della citazione originaria — salvo che gli effetti della invalidità non siano esauriti, nel senso che permanga un interesse reale e concreto della parte a farla valere — atteso che con la notificazione dell'atto di riassunzione, che ha tutti i requisiti di un atto di citazione, ha inizio il regolare svolgimento del giudizio di cognizione.
Testo massima n. 2
Ove, a seguito di opposizione alla intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione, il giudizio debba proseguire davanti al giudice competente per valore (artt. 665-667 c.p.c.), la riassunzione comporta la necessità di una nuova costituzione e la dichiarazione di contumacia della parte che non vi provveda, ancorché essa si fosse costituita nella prima fase del giudizio.