Cass. civ. n. 8616 del 23 agosto 1990

Testo massima n. 1


In tema di procedimento di convalida di sfratto, la mancata riassunzione del giudizio, nel termine perentorio fissato dal pretore ai sensi dell'art. 667 c.p.c. non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza provvisoria di rilascio, la quale va considerata come convalida dello sfratto (o della licenza), atteso che ciò che si estingue è il giudizio sull'opposizione dell'intimato, non il giudizio sulla domanda dell'attore di risoluzione del contratto di locazione.

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