Cass. civ. n. 2619 del 30 marzo 1990

Testo massima n. 1


In tema di procedimento di convalida di sfratto, emessa dal giudice ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto ai sensi dell'art. 665 c.p.c., la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 667 c.p.c., non determina la perdita di efficacia di detta ordinanza quale effetto della estinzione del giudizio di merito, atteso che l'ordinanza di rilascio, pur se non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti (afferenti alla cessazione o risoluzione della locazione e conseguentemente all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile, attuabile in via esecutiva) permangono fin a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salva restando — in caso di estinzione di questo — al conduttore di far valere, nel termine di prescrizione, le sue eccezioni in un autonomo nuovo processo.

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