Cass. civ. n. 1327 del 3 febbraio 1995
Testo massima n. 1
L'opposizione tardiva all'ordinanza di convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c. deve ritenersi accordata per qualsiasi irregolarità della notificazione dell'atto di intimazione, ancorché comportante una nullità dell'atto stesso in relazione alla sua notifica e la sua giustificata ammissibilità di ingresso al giudizio di merito come se l'opposizione stessa fosse tempestiva, imponendo al giudice di giudicare sull'eccezione del conduttore.