Cass. civ. n. 6242 del 24 novembre 1981

Testo massima n. 1


La possibilità di opposizione tardiva alla convalida di sfratto è subordinata, a norma dell'art. 668 c.p.c., al concorso di un duplice ordine di circostanze: l'esistenza di un'irregolarità di notificazione, o di un caso fortuito o di una forza maggiore, ed un nesso di causalità fra questi eventi e la mancata, tempestiva conoscenza dell'intimazione. La relativa indagine costituisce un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in cassazione, ove risulti sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente corretta. (Nella specie, il giudice del merito aveva dichiarata inammissibile l'opposizione dell'intimato, considerando che questi aveva avuta sicura conoscenza dell'atto, tanto da essere presente all'udienza, dalla quale si era allontanato per andare alla ricerca del proprio difensore).

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