Cass. civ. n. 4641 del 9 luglio 1983
Testo massima n. 1
Nel caso di opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., la competenza a decidere sulla relativa ammissibilità spetta al giudice competente per il merito con la conseguenza che, ove la competenza al riguardo spetti, secondo le regole ordinarie, al tribunale, è a questo giudice e non al pretore che abbia convalidato la licenza o lo sfratto che compete la decisione dell'ammissibilità di quella opposizione.