Cass. pen. n. 33788 del 05 maggio 2023

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive - Art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - Disciplina transitoria - Anticipazione degli effetti - Esclusione - Ragioni.


Le sanzioni sostitutive, ancorché più favorevoli, previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia)- che ha visto la propria "vacatio legis" esaurirsi in data 1° novembre 2022 -, non sono applicabili fino al 30 dicembre 2022, in quanto l'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo citato l'art. 99-bis, in forza del quale l'entrata in vigore della Riforma è stata prorogata a quella data.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 39977 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST.

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