Cass. civ. n. 1610 del 3 aprile 1989

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il termine di dieci giorni dall'esecuzione, che l'art. 668, secondo comma, c.p.c. fissa per l'opposizione tardiva del locatario dopo la convalida dell'intimazione di licenza o di sfratto, decorre dall'accesso dell'ufficiale giudiziario, il quale segna l'inizio dell'esecuzione in forma specifica per rilascio, e determina la piena conoscenza del provvedimento pregiudizievole, senza che rilevi l'eventuale differimento dell'effettiva immissione dell'esecutante nella disponibilità materiale del bene.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE