Cass. civ. n. 2024 del 27 marzo 1984

Testo massima n. 1


Per la disciplina dell'opposizione dopo la convalida (cosiddetta opposizione tardiva), il richiamo contenuto nell'art. 668 c.p.c. alle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione (in quanto applicabili) è limitato alle modalità dell'introduzione di detta opposizione ed alla individuazione del giudice davanti alla quale va proposta, con la conseguenza che nel giudizio che ne consegue dopo la fase a cognizione sommaria, nell'ambito della quale il pretore od il conciliatore aditi possono emettere i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, previsti nell'ultimo comma del citato art. 668, nella seconda fase a cognizione piena, sul merito dell'opposizione, qualora le questioni sollevate siano tali da allargare la materia oltre i limiti della competenza per valore del giudice adito, questi deve rimettere le parti davanti al giudice competente per valore, non diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di opposizione tempestiva alla convalida (artt. 665 e 667 c.p.c.).

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